La normativa e gli strumenti

La Legge Regionale n°1/2005 riorganizza e riscrive la precedente normativa in materia di urbanistica e governo del territorio.

La nuova Legge detta le norme per il governo del territorio, attraverso la Regione, le Provincie ed i Comuni ognuno per le funzioni ad essa attribuite, definendo gli strumenti per perseguire:

  • la conservazione, la valorizzazione e la gestione delle risorse territoriali ed ambientali secondo i principi dello sviluppo sostenibile;
  • lo sviluppo equilibrato delle città, delle aree agricole, montane e costiere;
  • l’efficacia dei servizi pubblici e la sicurezza delle persone e dei beni;
  • la qualità degli insediamenti e dell’edilizia per garantire in primis la riduzione dei consumi energetici, la salvaguardia dell’ambiente naturale, la sanità ed il benessere dei fruitori.

La nuova legge prevede una metodologia di procedimento unica, nell’approvazione degli atti di programmazione territoriale, a cui partecipano i soggetti attuatori interessati secondo il principio della sussidiarietà. A partire dal principio dell’adeguatezza e della differenziazione, per l’adozione degli strumenti di pianificazione:

PIT Piano Indirizzo Territoriale per la Regione Toscana;
PTCP Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale per le Provincie;
PSC Piano Strutturale Comunale per i Comuni

I soggetti attuatori delle attività di programmazione e pianificazione provvedono alla preventiva effettuazione di una valutazione integrata dei conseguenti effetti territoriali, ambientali, sociali, economici e sanitari.

La valutazione integrata diventa uno strumento in divenire in quanto interviene sia a partire dalla prima fase utile delle elaborazioni sia in ogni fase che preveda qualunque determinazione impegnativa al fine di consentire la scelta motivata tra possibili alternative. Inoltre, e non ultimo, la Legge e la normativa che ne deriva, individua le modalità per il monitoraggio degli effetti nonchè quelle per l’informazione e la consultazione del pubblico e delle associazioni presenti sul territorio.

In tale ottica il legislatore regionale ha previsto la figura del Garante della comunicazione (art. 19 L.R. n°1/2005), chiamato ad assicurare la partecipazione dei cittadini in ogni fase dei procedimenti per la formazione dello strumento della pianificazione e degli atti di governo del territorio.