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Macellazione per consumo privato delle carni

30/10/2009

Ordinanza n.  95 del  26/10/2009

 

IL  SINDACO

 

VISTO   l’art. 13 del R.D. 20.12.1928 n. 3298;
VISTE   le Circolari Ministeriali 43/51, 95/50 e 87/52 ACIS;

VISTO   il Reg. CE 2075/05 inerente le nuove metodiche disposte per la ricerca della trichinella nelle carni di suidi;

VISTA   la deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 745 del 31/08/09 “Linee di indirizzo relative all’attività di macellazione di animali effettuata per il consumo domestico privato delle carni”:

Su conforme parere del Servizio Veterinario dell’Azienda USL n. 1

 

ORDINA

 

Macellazione presso gli impianti di macellazione per il consumo privato delle carni

Tali macellazioni possono essere effettuate solo in impianti autorizzati per gli animali della specie bovina, equina, suina ed ovicaprina.

§  Per accedere al macello l’utente deve ottenere l’autorizzazione del Comune di residenza.

§  Il numero massimo di animali che può essere macellato all’anno e per nucleo familiare è quello corrispondente a 1 UGB.

1 UGB equivale a: 1 bovino adulto o 1 equino o 2 vitelli o 5 suini o 10 ovi/caprini o 20 agnelli o 20 suinetti o combinazioni che comunque non superino il limite di 1 UGB; ad esempio 1 vitello (0,50) + 2 suini (0,20) + 6 agnelli (0,30).

Macellazione domiciliare per il consumo privato delle carni

La macellazione a domicilio è consentita esclusivamente per animali della specie suina (nel periodo compreso tra i mesi di Ottobre del corrente anno e Marzo dell’anno successivo) e della specie ovina e caprina (nel corso di tutto l’anno).

§  L’utente deve presentare domanda presso il comune competente per la sede di macellazione, impegnandosi al rispetto delle condizioni riportate nel modulo di domanda.

§  La macellazione può aver luogo presso il domicilio del privato o presso l’allevamento ove possono essere macellati i capi ivi allevati, anche da parte del privato che ha provveduto all’acquisto del capo per il consumo del proprio nucleo familiare.

§  Il numero massimo di animali per i quali l’allevamento identificato mediante codice aziendale può accettare che i privati procedano alla macellazione per autoconsumo dell’animale acquistato presso l’allevamento stesso, è pari a 2 UGB annui (2 UGB equivalgono a 10 suini o 20 ovi/caprini adulti o 40 agnelli o 40 suinetti o combinazioni equivalenti).

§  Sussiste l’obbligo di stordimento degli animali macellati conformemente al D. Lgs, n. 333/98.

§  In considerazione del fatto che i sottoprodotti derivanti dalla macellazione dei suini per uso familiare consistono esclusivamente nelle setole, in quanto tutti gli organi e visceri sono tradizionalmente utilizzati per elaborare prodotti quali insaccati ecc., mentre i sottoprodotti derivanti dalla macellazione di ovini e caprini costituiscono il 45-50% circa del peso vivo, solo l’autorizzazione alla macellazione domiciliare di ovini e di caprini per il consumo privato delle carni potrà essere rilasciata previa dimostrazione al competente servizio veterinario della AUSL delle modalità di smaltimento dei sottoprodotti (SOA) e dei materiali specifici a rischio per encefalopatie trasmissibili.

§  Ottenuta l’autorizzazione, prima di procedere all’abbattimento degli animali, gli interessati devono avvisare almeno 48 ore prima della prevista macellazione il Servizio Veterinario per consentire al Sanitario di fissare la data e l’ora della visita. Considerato che nella giornata del sabato l’Ufficio Veterinario è chiuso, detto avviso deve essere dato entro le ore 13,00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato, anche a mezzo telefono.

§  Il Veterinario dell’Azienda USL n. 1 eseguirà la visita sanitaria del/i capo/i dopo la macellazione ed entro il giorno successivo alla macellazione stessa. Sarà sottoposta ad esame ispettivo presso il richiedente la carcassa di ogni capo abbattuto compreso il blocco dei visceri (lingua, tonsille, esofago, trachea, cuore, polmoni, diaframma, fegato, milza e reni). Lo stesso Veterinario rilascerà apposito modulo, debitamente sottoscritto, da cui risulti l’avvenuto controllo sanitario e provvederà alla bollatura delle carni.

§  In caso di macellazione di capi suini il Servizio Attività Veterinarie dell’Azienda USL n. 1 eseguirà inoltre il prelievo per la ricerca delle trichinelle su campioni individuali di muscolo, fatta salva l’emanazione di modifiche normative in merito. Detti campioni saranno inviati, a cura della U.F. di Veterinaria, al laboratorio dell’I.Z.S. – Dipartimento di Pisa, di norma il martedì ed il venerdì di ogni settimana. E’ fatto divieto di consumare le corrispondenti carni fino a che non sarà acquisito l’esito favorevole dell’esame di laboratorio. Si intende acquisito l’esito favorevole quando, trascorse 48 ore dall’invio dei campioni, l’interessato non avrà ricevuto alcuna comunicazione dal Servizio Veterinario.

Di norma:

-          il martedì saranno inviati i campioni dei suini macellati nei giorni di venerdì, sabato, domenica e lunedì precedenti il giorno di macellazione;

-       il venerdì saranno inviati i campioni dei suini macellati nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì della medesima settimana.

I contravventori al disposto della presente ordinanza saranno puniti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

 

 


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