21/05/2005
Dal Ministero delle Infrastrutture è finalmente arrivata la “ conferma” dell’approvazione, a suo tempo già rilasciata ( art 1), per l’uso dei rilevatori ( autovelox) anche senza il presidio degli agenti. Si tratta di due tipi di autovelox il 104 (C-2 ormai storico e che ci riguarda direttamente), ed il recente 105 SE già diffuso per altro in Italia. Il tema era ed è interessante perché incide sul comportamento stradale dei cittadini e, quindi, sulla tutela delle persone sulle strade in difesa della loro vita e di quella degli altri! Sento, pertanto il dovere di sottolineare, per chiarezza, che il provvedimento ha decretato, tra l’altro, che è “confermata” l’attivazione del dispositivo rilevatore di velocità per cui non vi sono più dubbi sulla legittimità dell’uso dei predetti rilevatori che possono essere usati in automatico senza nessuna necessità di modifiche od abbattimenti. Si rende così chiarezza alle tante interpretazioni spesso catastrofiche accolte anche dalla stampa, determinando un pericoloso stato di incertezza. Nasce subito un problema interpretativo! Le abilitazioni ora confermate degli autovelox incidono sul passato? Ad una prima lettura direi che non si possa sostenere un’applicazione automatica ma che presupposto essenziale sia aver a tempo debito presentato il relativo ricorso. E’ un’occasione importante per affrontare con serenità la “convivenza” sulle strade con il rispetto reciproco di tutti, essendo in gioco l’incolumità di ciascuno di noi. L’auspicio è che progressivamente non ci sia più il timore di una contravvenzione, ma la soddisfazione di un’auspicata diminuzione di incidenti rispettando i limiti di velocità che è la causa principale di tante vite stroncate! Desidero ricordare un’efficace frase di Papa Giovanni Wojtyla in occasione di un incontro con tutti i cantonieri ANAS d’Italia (da me convocati in qualità di Ministro dei Lavori Pubblici del tempo) accolti da Sua Santità con la consueta serenità di Padre e che, come Padre, disse incisivamente “ Correre è peccato !”.
Alla luce delle precitate disposizioni tornano, peraltro, alla ribalta alcune decisioni della Corte Suprema di Cassazione (V. Sez. II Civile 28.04.2005 n. 8837) che ritengono di interpretare in senso restrittivo le disposizioni di cui agli art. 200 e 201 cds e lett. E dell’art. 384 del regolamento di attuazione cds. Si adduce la mancanza nel verbale di qualsiasi riferimento, sia pure sommario, alle circostanze di tempo, di luogo e di fatto che abbiano reso, nelle diverse specie, impossibile od a rischio la contestazione immediata da parte degli agenti verbalizzanti. Ritengo che le diverse disposizioni legislative vadano interpretate in comparazione tenendo presente una graduatoria di valori al cui primo posto è la sacralità della vita e della salute umana. I valori da comparare non possono non tener presente questo forte dato etico e giuridico per cui, nel quadro delle differenti circostanze, è necessario tener presente anzitutto la pericolosità del luogo di appostamento dell’autovelox, gli spazi non adeguati, i limiti fortemente diversi di velocità, nonché le stesse difficoltà di verifica che non possono non legittimare l’uso dell’”autovelox”, mezzo efficace di controllo e di rieducazione stradale a vantaggio di tutti.
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