Imposta di soggiorno
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 04/03/2019 è stata istituita l’Imposta di Soggiorno nel Comune di Pontremoli ed approvato il relativo Regolamento di disciplina, ai sensi dei vigenti artt. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 e 4 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011;
- che in tale deliberazione, per quanto disposto dall’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico Enti Locali), è stato stabilito che le misure dell’Imposta di Soggiorno sono approvate dalla Giunta Comunale, sulla base dei criteri individuati al comma 1 dell’art. 4 del Regolamento di disciplina dell’imposta di soggiorno;
RITENUTO pertanto di provvedere alla determinazione delle misure delle tariffe dell’Imposta di Soggiorno, con applicazione dal 1° giugno 2019;
VISTO l’art. 2 del Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta di Soggiorno il quale, al comma 2, così recita: “L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Pontremoli, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi”; ed al comma 4: “In caso di ripetuti e sistematici pernottamenti all’interno dello stesso mese solare, l’imposta si applica limitatamente ai primi 5 pernottamenti”.
VISTO l’art. 2 del suddetto Regolamento il quale individua quali strutture ricettive le strutture alberghiere, agriturismi, affittacamere, locazioni turistiche professionali e non professionali, bed & breakfast, case e appartamenti per le vacanze, residenze d’epoca, campeggi, etc, nonchè gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Pontremoli;
DATO ATTO , inoltre,che ai sensi dll’art.5 dello stesso Regolamento, sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
- i minori fino al compimento del sedicesimo anno d’età;
- i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche o private del territorio comunale, fino ad un massimo di due accompagnatori per ogni paziente;
- i soggetti che effettuino essi stessi cure ospedaliere o terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati;
- gli appartenenti alle forze di Polizia statali e locali, Carabinieri, corpo dei Vigili del fuoco, Guardia di finanza, Protezione Civile ed enti equiparati soggiornanti per esigenze di servizio;
- gli ospiti non autosufficienti, con idonea certificazione medica ed i loro rispettivi accompagnatori, nel numero di uno per quelli maggiorenni, due per coloro che sono minorenni;
- i gruppi di studenti che soggiornano in occasione di una gita scolastica ed i rispettivi accompagnatori;
RITENUTO opportuno, nel rispetto degli indirizzi indicati nel suddetto Regolamento comunale, graduare le tariffe dell’Imposta di Soggiorno come esposto nell’Allegato A alla presente deliberazione, entro il limite massimo di legge di 5 euro per pernottamento, in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate all’ articolo 2 in modo da tener conto delle caratteristiche, dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo. Il criterio adottato è il riferimento alla tipologia della struttura ricettiva in quanto la classificazione della struttura dipende dalla tipologia dei servizi offerti e, in relazione a questi, viene determinato proporzionalmente il prezzo
RITENUTO altresì opportuno disporre, al fine di agevolare i gestori delle strutture ricettive, che il primo versamento al Comune di Pontremoli sia effettuato entro il 15 ottobre 2019, con riferimento al totale dei pernottamenti effettuati nel periodo giugno-settembre 2019;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero entro trenta giorni dalla data in cui sono divenute esecutive, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile da parte del Respnsabile del Servizio Finanziario;
CON voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge;
D E L I B E R A
- di approvare, per quanto citato in premessa, le tariffe dell’imposta disoggiorno come da Allegato A;
- di dare atto che le tariffe di cui sopra si applicano dal 01 giugno 2019, fatto salvo quantoprevisto dall’art. 3 della legge 27/7/2000, n. 212, in base al quale le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro adozione;
- di disporre che la presente deliberazione venga inserita telematicamente nel “Portale delfederalismo fiscale” del Ministero dell’economia e delle finanze, per la sua pubblicazione, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e pubblicata sul sito internet del Comune;
- di demandare al Servizio Tributi la predisposizione della documentazione e la modulisticada mettere a disposizione dei gestori delle strutture ricettive.
LA GIUNTA COMUNALE
stante l’urgenza di provvedere, con apposita e separata votazione, unanime, favorevole e palese, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.