13 Luglio 2019

DIVIETO DI UTILIZZO DELL’ACQUA IN LOCALITA’ CASALINA

ORDINANZA DEL SINDACO N.73 DEL 11-07-2019

Oggetto: DIVIETO DI USO ACQUA POTABILE LOCALITA’ CASALINA S.C.

L’anno  duemiladiciannove addì  undici del mese di luglio,

IL  SINDACO

VISTA   la email Prot.n.0057593 del 11.07.2019 dell’Azienda USL Toscana nord ovest Ufficio Igiene Pubblica e Nutrizione di Massa, pervenuto al Protocollo Comunale in data 11.07.2019 n.0011387, con cui e’ stato comunicato il risultato del prelievo delle acque prelevate in data 08/07/2019 al punto rete PT 004 CASALINA s.c. dell’acquedotto del Comune di Pontremoli nell’ambito della normale attività di controllo, è risultato all’analisi microbiologicamente NON CONFORME agli standard di qualità fissati dal D.Lgs. 31/2001, causa la presenza di: Determinazione Pseudomonas aeruginosa: presenza di microrganismi numero/250 ml. Valori di riferimento: 0 (D.Lgs.31/01);

VISTA la mail Prot. n. 11388 del 11.07.2019 inviata da GAIA SpA , in qualità di Gestore del Servizio, con la quale si richiede a questo Ente “l’emissione dell’ordinanza di non potabilità per l’acquedotto servente la frazione di Casalina”;

RITENUTO  opportuno di dovere, per quanto sopra, adottare tutti gli accorgimenti atti ad eliminare ogni possibile fonte di pericolo a tutela della salute pubblica;

VISTO  l’art.50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza ad assumere i provvedimenti contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica a carattere locale;

PRESO ATTO che è applicabile nella fattispecie l’ipotesi dell’art.54 del T.U.E.L. 267/2000 in quanto:

– sussiste la “contingibilità” trattandosi di carattere eccezionale ed accidentale che determina condizioni di potenziale e immediato grave pericolo per l’incolumità pubblica;

– sussiste “l’urgenza” perché l’applicazione del provvedimento deve essere immediata non solo per rimuovere i pericoli esistenti, ma anche per evitare futuri danni;

VISTO  il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall’A.T.O. n. 1 “Toscana Nord”;

VISTO  il D.Lgs. n. 31 del 02.02.2001 e s.m.i.;

 ORDINA

Il DIVIETO DI UTILIZZO DELL’ACQUA, PER USI POTABILI ED ALIMENTARI, EROGATA NEL TERRITORIO COMUNALE IN LOCALITÀ CASALINA S.C., fino all’emissione di Ordinanza di revoca

ORDINA INOLTRE

 a Gaia Spa:

  •  di provvedere alla tempestiva affissione del presente Provvedimento nella località interessata;
  • di eseguire operazioni di controllo, manutenzione e pulizia delle opere di presa, dei depositi e degli impianti di trattamento;
  • di effettuare nuovi campionamenti microbiologici lungo la linea distributiva;
  • di trasmettere i dati analitici microbiologici effettuati nell’ultimo anno presso l’impianto di acquedotto di cui tattasi alla scrivente U.O. Igiene Pubblica e Nutrizione e all’Autorità Sanitaria Locale;

DISPONE

  • la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
  • la trasmissione, per i provvedimenti di competenza, di copia del presente atto al Comando di Polizia Municipale, Azienda Asl Toscana nord ovest – Servizio igiene e sanità pubblica e Autorità Idrica Toscana.

PRECISA

 ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 7.08.90 n. 241 che avverso il presente procedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione.

COMUNICA

 che, ai sensi del Capo II della legge n.241/90, il responsabile del procedimento amministrativo è l’Ing. Roberto BERTOLINI in qualità di Responsabile del  2°Servizio “Assetto del Territorio, Appalti, Ambiente, Trasporti, Protezione Civile, Urbanistica, Edilizia privata”

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

(Lucia Baracchini)

 

 

N.B.: il problema tecnico che disallineava i testi di questa stessa ordinanza nella Sezione “Avvisi e Comunicati” e nella Sezione “Albo Pretorio” – segnalato il 13 luglio u.s.-  è stato risolto.

Ci si scusa per l’eventuale ed involontaria confusione che può essere risultata al momento.

 

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