Catasto delle Aree percorse dal fuoco

AGGIORNAMENTO CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO

Con Determinazione n. 9 del 08.05.2023 è stato aggiornato il catasto incendi per le annualità 2018, 2019, 2020 e 2021.

Con Determinazione n. 16 del 17.11.2023 è stato aggiornato il catasto incendi per l’annualità 2022.

Gli elaborati potranno essere visionati presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di Pontremoli e in calce alla presente pagina web.

CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO

Nel nostro ordinamento il bosco è tutelato quale elemento essenziale costitutivo del paesaggio.

L’art. 9 della Costituzione recita:

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [cfr. artt. 33, 34]. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”

Successivamente, la legge 8 agosto 1985, n. 431, nota come legge Galasso dal proponente Giuseppe Galasso, ha introdotto a livello normativo una serie di tutele sui beni paesaggistici e ambientali, oggi trasferita nel Codice dei beni Culturali e del Paesaggio – Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, dove, alla lettera g) dell’art. 142, le Aree tutelate per legge comprendono altresì “i territori coperti da foreste e boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento…”

Quanto sopra significa, dunque, una tutela assoluta che si oppone a qualsiasi modificazione di destinazione: il bosco anche se danneggiato o percorso dal fuoco rimane un elemento essenziale del paesaggio e non può quindi in alcun modo essere distolto da questa sua funzione identificante.

La normativa a livello statale

La legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, ha previsto delle sanzioni di impossibilità di modifica della destinazione boschiva, ribadendo il concetto di bosco quale elemento integrativo del paesaggio oggetto di tutela. La legge del 2000, interpretando appunto i possibili moventi delle azioni dolose di incendio dei boschi, pone dei limiti in 15 anni per la modifica di destinazione, 10 anni per introdurre costruzioni, 5 anni per il divieto di azioni di rimboschimento con il finanziamento pubblico. Ne derivano quindi tre ipotesi di moventi delle azioni delittuose di incendio boschivo: il recupero di territori per interventi di edilizia speculativa, la possibilità di recupero di territori sottratti alla selvicoltura e restituiti al pascolo e il fare affidamento sulle utilità che derivano dai finanziamenti pubblici alle operazioni di rimboschimento.

La normativa a livello regionale

Con la Legge forestale della Toscana (L.R. 21 marzo 2000 n. 39) e successive modifiche, il relativo Regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. n. 48/R dell’8 agosto 2003) e il Piano Regionale Agricolo Forestale 2012-2015, la Regione Toscana ha normato l’intero settore forestale. Attraverso questi strumenti normativi, regolamentari e programmatici la Regione ha recepito le disposizioni di principio della Legge quadro in materia di incendi boschivi e pianificato l’attività di previsione, prevenzione e lotta attiva.

La L.R. 39 individua nel Piano AIB lo strumento di pianificazione che definisce organizzazione e coordinamento dell’anticendi boschivi. Il Piano pluriennale regionale AIB è elaborato dalla Regione e approvato dalla Giunta regionale; i Piani operativi annuali provinciali AIB sono approvati dalle rispettive Province e raccolgono ogni anno i Piani AIB locali.

Grazie alle indicazioni necessarie ad organizzare concretamente il servizio sul territorio, contenute nei Piani, è possibile predisporre e attuare le misure a favore della prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.

La L.R. 39/2000 “Legge Forestale della Toscana” e successive modifiche ed integrazioni, all’art.  75 bis prevede che i Comuni istituiscano il Catasto delle aree percorse dal fuoco.

Quest’ultimo prevede l’apposizione di vincoli che limitino l’uso del suolo ed in particolare, l’art. 76 recita che:

 “Nei boschi percorsi da incendi è vietato:

  1. a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;
  2. b) per cinque anni l’esercizio dell’attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definite nel piano AIB.

[art76-com5] 5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all’AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell’incendio, è vietata:

  1. a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;
  2. b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.

[art76-com5bis] 5bis. Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente richiamato il divieto di cui al comma 5.

[art76-com6] 6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell’articolo 10, comma 1, terzo periodo, della l. 353/2000 e successive modificazioni.

[art76-com7] 7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, (84) percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.

 

Istituzione del catasto delle aree percorse dal fuoco

La L.R. 39/2000 “Legge Forestale della Toscana” e successive modifiche ed integrazioni, all’art. 75 bis comma 2 prevede che i Comuni, per eventuali osservazioni, espongano per trenta giorni all’albo pretorio comunale l’elenco dei terreni da inserire nel catasto, valutino le osservazioni presentate e approvino, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni dandone comunicazione alla Giunta Regionale.

La procedura amministrativa delineata dalla Legge prevede infatti che, una volta individuate le particelle catastali interessate dagli incendi, venga prodotto un elenco delle stesse che verrà affisso all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni; durante tale periodo è prevista la possibilità, per i cittadini interessati, di presentare ricorso contro l’apposizione del vincolo. Trascorso tale periodo senza che non siano state sollevate obiezioni, il vincolo risulta attivo a tutti gli effetti.

Per l’apposizione dei suddetti vincoli la legge stabilisce che i Comuni provvedano al censimento, tramite apposito catasto, dei soprassuoli già percorsi dal fuoco potendosi avvalere dei rilievi effettuati dall’Arma dei Carabinieri – Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare.

L’individuazione delle particelle catastali interessate dagli incendi viene effettuata attraverso la sovrapposizione dello strato vettoriale “Rilevamento Aree Percorse da incendio”, realizzate a cura dell’Arma dei Carabinieri – Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, e scaricate dal sito www.simontagna.it (Sistema Informativo della Montagna), con i corrispondenti fogli catastali vettoriali. La cartografia è interamente digitalizzata in formato vettoriale e il sistema determina in automatico le particelle che ricadono all’interno del perimetro dell’incendio attraverso un’intersezione tra gli stati tematici.

L’Ufficio Urbanistica ha predisposto l’elenco delle aree percorse dal fuoco relativamente agli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, avvalendosi dei rilievi effettuati dall’Arma dei Carabinieri, Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, per il territorio comunale di Pontremoli, costituito da elaborati grafici su base catastale e l’elenco delle particelle catastali o porzioni di esse interessate dagli eventi.

Modalità di lettura degli elaborati del “catasto delle aree percorse dal fuoco”

Il Catasto delle aree percorse dal fuoco è costituito da diversi elaborati che di seguito vengono elencati:

  • 3 Tavole di inquadramento territoriale (Tavola 0A – Quadrante Sud, Tavola 0B – Quadrante Ovest, Tavola 0C – Quadrante Est);
  • “Relazione illustrativa”;
  • 21 Tavole (contenute nel file “Elaborati grafici”);
  • 21 Tabelle (contenute nel file “Tabelle”);
  • La legenda dei vincoli (contenuta all’interno del file “Tabelle”).

Nelle tre tavole di inquadramento territoriale si può vedere tutto il territorio comunale di Pontremoli, diviso in tre quadranti, con la sovrapposizione degli incendi avvenuti dall’anno 2012 all’anno 2017. Gli incendi sono numerati da 1 a 21 e sulla sinistra delle tavole si trova la legenda che spiega i riferimenti di ogni singolo incendio;

Ad ogni incendio è dedicata una tavola ed una tabella. Nella tavola grafica si può vedere l’estensione dell’area percorsa dal fuoco su base catastale e su inquadramento territoriale. La corrispondente tabella elenca le particelle catastali interessate dall’incendio, indicando la qualità, la superficie interessata e le proprietà. La tabella indica altresì la natura e la durata dei vincoli ricadenti sulle aree, esplicitati nell’elaborato “legenda dei vincoli”.

Il Catasto delle Aree percorse dal fuoco è stato istituito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 30.11.2018. La suddetta Deliberazione, completa dei relativi elaborati, è stata affissa all’albo pretorio del Comune di Pontremoli dalla data del 14 dicembre 2018, e decorsi i tempi previsti, non sono pervenute osservazioni. In data 04.03.2019 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14, il Catasto delle Aree percorse dal fuoco è stato approvato.